TASI - Comune di Tredozio (FC)

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TASI

TASI 2016

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) ha introdotto la seguente novità in materia di TASI:
ESENZIONE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE DA A/2 AD A/7 E DELLE RELATIVE PERTINENZE (nel limite tipologico e numerico posto dalla normativa IMU e TASI ossia C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria).
Rimangono soggette ad IMU e a TASI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze.

Sono altresì esenti, purchè non di lusso, le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU e più precisamente:
• l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
• la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
• le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
• l'unita' immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Con deliberazione C.C. n. 19 del 30.04.2016 sono state confermate le seguenti aliquote e detrazioni già vigenti per l'anno 2015:
Aliquota del 3,3 per mille
• per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
Aliquota del 1 per mille
• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni;

Aliquota zero
• per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Alle abitazioni principali e unità immobiliari assimilate appartenenti alle categorie di lusso si applicano le seguenti detrazioni di imposta variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa:
- detrazione di € 70,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia inferiore o uguale a € 357,14;
- detrazione di € 50,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 357,15 e inferiore o uguale a € 394,16;
- nessuna detrazione qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 394,16;
E' prevista una ulteriore detrazione di € 25,00 per ciascun figlio di età, alla data del primo gennaio dell'anno d'imposta, non superiore a 26 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Devono versare la TASI i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati sopra richiamati.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore.

Nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/ 2011, in cui l'abitazione principale di lusso sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, anche la detrazione per l'abitazione principale, rapportata alle fasce di rendita catastale sopra indicate e l'ulteriore detrazioni per figli, qualora applicabile, viene ripartita nelle stesse quote percentuali di cui sopra.

La base imponibile, per la determinazione del tributo, è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU ed è costituita applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5% gli stessi moltiplicatori stabiliti per l'IMU.

Il versamento della TASI si effettua in due rate con scadenze:
16 giugno la rata in acconto;
16 dicembre la rata a saldo.
Il versamento della prima rata, è pari all'importo dovuto per il primo semestre e il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Chi non provvederà a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria
posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

Non è dovuto alcun versamento se l'importo è inferiore a € 2,00.

La TASI dovuta al Comune di Tredozio deve essere versata in autoliquidazione con la seguente modalità:

Modello F24. Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 46/E del 24/04/2014:
3958 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze ;
3959 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Modello F24 EP (utilizzabile solo da enti pubblici). Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 47/E del 24/04/2014:
374E denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sarà possibile effettuare il pagamento anche mediante bollettino di conto corrente postale, disponibile presso gli uffici postali.

Si ricorda che:
- il codice catastale del Comune di Tredozio è L361.

TASI – VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE – REGOLARIZZAZIONE.
Con il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, art.1 comma 4 sono state estese a tutti i tributi comunali le modalità già previste in materia di IMU.

La procedura di regolarizzazione differisce a seconda della diversa origine dell'errore:
1. errore commesso dal contribuente (errata indicazione del codice catastale nel mod. F24,versamento in home banking, versamento in tabaccheria):
opera la disciplina di cui all'l'articolo 1, comma 722 della legge 147/2013, il quale prevede che nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imu a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Il contribuente effettua una comunicazione, sia al Comune competente sia a quello incompetente, indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali degli immobili, il Comune competente e quello incompetente.
2. errore commesso dall'intermediario nel pagamento (banca, poste):
Con la risoluzione 2/DF/2012 il dipartimento delle Finanze ha chiarito che in questi casi banche e uffici postali, su richiesta del contribuente, devono rettificare l'errore, richiedendo l'annullamento del modello F24 errato e rinviandolo con i dati corretti. In questo modo, la Struttura di gestione dell'agenzia delle Entrate è in grado di rettificare la banca dati informativa, procedendo alle necessarie regolazioni finanziarie.

Allegati:

Regolamento TASI (pdf-48kb)

Tributo per i servizi indivisibili(TASI) - conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2016 - DC19/2016 (pdf-76kb)

modello dichiarazione TASI (pdf-2113kb)

MODELLO ACCOLLO TASI (pdf-28kb)

Istanza rimborso (pdf-15kb)

Istanza correzione F24 (pdf-82kb)

 
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