IMU
Il presupposto dell'IMU è costituito dal possesso di immobili a qualsiasi uso destinati, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, di aree fabbricabili e terreni agricoli.
Sono sottoposte al pagamento dell'IMU le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni cosiddette di lusso).
Chi deve pagare l'Imu
Deve pagare l'imposta, in base alla quota e ai mesi di possesso:
- Possessori di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione, e quindi sono sottoposte al pagamento dell'IMU, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (cosiddette abitazioni di lusso);
- I titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, nonché il locatario finanziario e il concessionari di aree demaniali;
- possessori di aree edificabili.
Abitazione principale e pertinenze
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Esempio: se il contribuente possiede 5 pertinenze di cui 3 classificate come C/7 e 2 come C/6 dovrà individuare le pertinenze da collegare all'abitazione principale, indicandole sul modello di dichiarazione da presentare al Comune.
Con il regolamento comunale sono state assimilate all'abitazione principale, oltre ai casi previsti dalla legge che più sotto si elencano, anche le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.
L'IMU pertanto non si applica
- All'abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge) purché l'abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. All'abitazione principale e pertinenze esente da IMU si applica la TASI
- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. A tale fattispecie si applica la TASI
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U n. 146 del 24/06/2008. A tale fattispecie si applica la TASI
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale fattispecie si applica la TASI
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. A tali fattispecie si applica la TASI;
- A decorrere dall'anno 2014 ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. A tale fattispecie si applica la TASI
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. Ai fini dell'applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio. A tale fattispecie si applica la TASI
Infine, grazie all'assimilazione prevista nel regolamento comunale, l'IMU non si applica
- All'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. A tale fattispecie si applica la TASI
Quando e come si paga
L'imposta è versata in autoliquidazione da parte del contribuente in due rate di ammontare pari al 50% dell'imposta annua dovuta. La prima rata va versata entro il 16 giugno, la seconda rata va versata entro il 16 dicembre.
Nel caso in cui la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Chi non ha provveduto a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Tipologia immobili | Codice IMU quota Comune | Codice IMU quota Stato |
---|---|---|
Abitazioni principali di cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze |
3912 | ----------- |
Terreni agricoli | 3914 | ----------- |
Aree fabbricabili | 3916 | ----------- |
Altri Fabbricati esclusi quelli di categoria D | 3918 | ----------- |
Immobili classificati nel gruppo catastale D | 3930 | 3925 |
Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D è riservata allo Stato l'imposta calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, mentre al Comune è destinata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota desunta dalla differenza tra l'aliquota vigente e lo 0,76% riservato allo Stato.
E' possibile effettuare il pagamento anche mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale n. 1008857615 disponibile presso gli uffici postali.
Si ricorda che:
- il codice catastale del Comune di Tredozio è L361;
- non è dovuto alcun versamento se l'importo è inferiore a € 2,00;
- è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
- è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni. Si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati in situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del DPR n.380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del vigente regolamento edilizio. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognatura). L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità e di non utilizzo dell'immobile nonchè la data dalla quale sussiste tale condizione. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall'insorgere delle condizioni di inagibilità o inabitabilità (art. 6 comma 9 lettere b) e c) del regolamento comunale di applicazione dell'imposta). Il modulo per l'autocertificazione è scaricabile dal sito internet del Comune.
Novità IMU 2016
La legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) ha introdotto le seguenti novità in materia di IMU:
- ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTE DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA (GENITORI/FIGLI)
L'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazioni delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
Il contribuente che si avvale del beneficio, coesistendo tutte le condizioni previste per legge, deve presentare la dichiarazione IMU 2016 entro il 30/06/2017 compilando il campo "annotazioni" con i riferimenti del comodatario e del contratto di comodato, di cui si consiglia di allegare copia.
- ABITAZIONE LOCATA A CANONE CONCORDATO
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, è pari al 75% dell'importo determinato applicando l'aliquota stabilita dal Comune.
L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per un periodo superiore a 15 giorni.
Modalità di comunicazione: mediante modulistica predisposta dall'Ufficio, pubblicata sul sito istituzionale: www.comune.tredozio.fc.it, da presentare all'Ufficio Tributi entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, anche in caso di rinnovo tacito della locazione.
E' presente anche il modello di comunicazione di cessazione del contratto di locazione.
- TERRENI AGRICOLI
A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Inoltre è stata reintrodotta per i terreni agricoli, che rientrano nella zona montana o collinare svantaggiata, l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.
- REGIME FISCALE C.D. "IMBULLONATI": A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili stessi possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.701, per la determinazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
IMU – VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE – REGOLARIZZAZIONE.
La procedura di regolarizzazione differisce a seconda della diversa origine dell'errore:
1. errore commesso dal contribuente (errata indicazione del codice catastale nel mod. F24,versamento in home banking, versamento in tabaccheria):
opera la disciplina di cui all'l'articolo 1, comma 722 della legge 147/2013, il quale prevede che nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imu a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Il contribuente effettua una comunicazione, sia al Comune competente sia a quello incompetente, indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali degli immobili, il Comune competente e quello incompetente.
2.errore commesso dall'intermediario nel pagamento (banca, poste):
Con la risoluzione 2/DF/2012 il dipartimento delle Finanze ha chiarito che in questi casi banche e uffici postali, su richiesta del contribuente, devono rettificare l'errore, richiedendo l'annullamento del modello F24 errato e rinviandolo con i dati corretti. In questo modo, la Struttura di gestione dell'agenzia delle Entrate è in grado di rettificare la banca dati informativa, procedendo alle necessarie regolazioni finanziarie.
PER L'ANNO 2016 SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE GIA' VIGENTI PER L'ANNO 2015 - IL REGOLAMENTO IMU RISULTA INVARIATO.
Allegati:
DECRETO 23-11-12 BOLLETTINI (PDF-199KB)
DICHIARAZIONE USO GRATUITO PARENTI 1° GRADO 2016 (PDF-64KB)
DICHIARAZIONE CESSAZIONE USO GRATUITO PARENTI 1° GRADO 2016 (PDF-56KB)
Dichiarazione trasferimento residenza in casa di cura/riposo (PDF-22KB)
Istanza rimborso IMU (PDF-16KB)
Risoluzione MEF n.1/DF del 17/02/2016 in materia di comodato di unità abitative (PDF-314KB)
Istanza correzione F24 (PDF-82KB)
Risoluzione MEF n.2/DF del 13/12/2012-problematiche relative ai rimborsi (PDF-35KB)
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Delibera C.C. n.33/2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020